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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.48. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2012  [ apri ]
3.48. (nuova formulazione)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata «Commissione».
  1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.