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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2012  [ apri ]
2.1. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
  2. A tal fine i partiti politici:
   a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
   b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
   c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

  3. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
  4. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Relatore