All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e, in deroga alla medesima normativa, sono soggetti al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.