Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).
1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo i del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.
2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.