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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
4.7.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.