Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I partiti politici beneficiano del contributo pari al 5 per mille del proprio reddito tassabile che ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), può devolvere ad un partito politico, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il modello F24 ed il codice tributo per il versamento del suddetto contributo.
2. Coloro che hanno contribuito al finanziamento di un partito ai sensi del comma l possono partecipare alle elezioni primarie ove indette dal medesimo.