Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. Qualsiasi forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio di partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, dalla legislazione in materia, può essere erogata solo a partiti o movimenti politici costituiti e riconosciuti ai sensi della presente legge che, nelle più recenti consultazioni, hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un consiglio regionale.