Al comma 2 premettere il seguente periodo:
Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei principi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.