Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'Interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.