Sostituirlo con il seguente:
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, liberamente formate da cittadini che, in modo permanente, o comunque per un periodo prolungato, intendono concorrere a determinare la politica nazionale, praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.
2. Un'associazione perde lo status giuridico di partito politico qualora non abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento nazionale, per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo o per un Consiglio Regionale.