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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
  2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.