Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.