Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).
1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
2. A tal fine i partiti politici:
a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.
3. Nei limiti stabiliti dalla legge, i partiti ricevono rimborsi pubblici per le loro spese elettorali, nonché contributi privati fiscalmente agevolati e contributi pubblici commisurati a una quota di quelli privati per lo svolgimento delle altre attività indicate dal presente articolo.
4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.