Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Elezioni primarie).
1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.