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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
4.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Elezioni primarie).

  1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.