Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Tutti i contributi pubblici riconosciuti ai partiti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui al presente articolo per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste le elezioni nell'ambito di collegi uninominali. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione del presente comma sono portati a copertura delle eventuali spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle elezioni primarie.