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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.10. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
4.10.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Il regolamento di cui al comma i stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito politico o della coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.
  6. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o per reati contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
  7. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.
  8. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
  9. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, in particolare agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.
  10. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.
  11. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.
  12. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.”