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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

  1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti che:
   a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
   c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

  2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.