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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1 Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetta i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
  2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio del partito politico corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  3. Nelle medesime forme di cui al comma precedente sono pubblicati lo statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, i nomi dei titolari delle cariche statutariamente previste di ambito nazionale e regionale, le scadenze dei successivi adempimenti statutari, il numero degli iscritti, le modalità per l'iscrizione al partito.