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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Pari Trattamento).

  1. Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo stesso trattamento.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici che hanno presentato liste di candidati o, se del caso, candidature nei collegi uninominali e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.