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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.20. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 12/09/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2012  [ apri ]
3.20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quando i collaboratori sono scelti tra personale dipendente di una amministrazione pubblica o in quiescenza di un ente di previdenza pubblico o privato, restano ferme, ove applicabili, le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di mantenimento del trattamento economico rispettivamente a carico del datore di lavoro o dell'ente di previdenza. Nel caso previsto al primo periodo, il membro del Parlamento può stipulare con il proprio collaboratore un contratto diretto a definire un trattamento economico accessorio, comunque nei limiti definiti dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, di cui al comma 1.