Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quando i collaboratori sono scelti tra personale dipendente di una amministrazione pubblica o in quiescenza di un ente di previdenza pubblico o privato, restano ferme, ove applicabili, le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di mantenimento del trattamento economico rispettivamente a carico del datore di lavoro o dell'ente di previdenza. Nel caso previsto al primo periodo, il membro del Parlamento può stipulare con il proprio collaboratore un contratto diretto a definire un trattamento economico accessorio, comunque nei limiti definiti dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, di cui al comma 1.