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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.101. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 12/09/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2012  [ apri ]
3.101.
approvato

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

La Commissione