Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Salvo rinnovo del contratto, i collaboratori parlamentari di cui alla presente legge, alla fine della legislatura e in caso di inoccupazione, hanno diritto agli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla legislazione vigente per un periodo di 12 mesi, estesi a 18 per i collaboratori che abbiano superato i 55 anni di età.