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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 02/12/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2011  [ apri ]
1.3.
(inammissibile limitatamente alla parte riferita all'articolo 1)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: «e fissa» fino a: «dalla carica»;
b) al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: «e fissa» fino a: «dalla carica»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2
(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato:
1) una quota pari almeno ad un decimo degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge;
2) una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il secondo mandato di applicazione della legge.

Il Governo