Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).