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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.1. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/10/2009  [ apri ]
15.1.
approvato

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).