All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.