All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme dì sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.