All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato , o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.