All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.