All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.