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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.06.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo 14 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.