All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.