All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.