All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.