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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0200. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.0200.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alta propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista a prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.