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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.014. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.014.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.