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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01253. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.01253.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare lo modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.