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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01129. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.01129.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.