All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.