1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è assicurata attraverso le prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2001, recante i livelli essenziali di assistenza.
2. Il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziali e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.