stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.08.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 50.
(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile.