All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado dì provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.