All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.