All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.