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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0264. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.0264.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.