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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.022. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.022.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.