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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dai seguente:

«Articolo 50.
(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile.».

1.02.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.
2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.