All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Forma della dichiarazione).
1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.