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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eutanasia e suicidio assistito).

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà dei paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.

1.01.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.