Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Eutanasia e suicidio assistito).
1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà dei paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.