Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.