Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.