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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.59. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.59.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento). - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente, carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 2, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.
6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario o le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.